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processo al telemark
Processo al Telemark - Moena 8 marzo 2007
Luned́ 6 Febbraio 2012

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  SCUFONEDA 2007

 

PROCESSO AL TELEMARK - N.258915/07 RGNR

SENTENZA N.387/07


TRIBUNALE DI CAVERSON

(Pubblicazione per estratto)

Il Tribunale di Caverson, sentite le testimonianze e visti tutti gli atti del processo, definitivamente pronunciando in ordine ai capi di accusa formulati contro il telemark, così provvede:

Visti gli articoli 67/powder fat, comma 1, 1000 dello statuto Scufons e 1 del codice di giustizia freeride;

Assolve il Telemark dall’accusa di aver illuso molti sciatori a tallone libero, rendendoli incapaci di intendere e di volere, facendo loro credere che il Telemark è una filosofia di vita, perchè il fatto non sussiste (i telemarkisti erano già parzialmente incapaci di intendere e di volere e per questo si sono avvicinati al telemark; anche la filosofia di vita preesisteva all’avvicinamento al telemark).

Assolve il Telemark dall’accusa di aver illuso le aziende del settore, avendo queste tratto grande beneficio dalle vendita di materiali all’estero.

Ritiene il Telemark colpevole del reato di aver trascurato negli ultimi anni il contatto umano telemarkisti – telemarkiste, che tante emozioni aveva dato alle prime manifestazioni e per questo lo condanna a promuovere tali contatti, prevedendo che in ogni manifestazione possano essere stipulati patti di unioni civili tra i partecipanti (PACS o DICO fa lo stesso), aventi ad oggetto l’obbligo di convivenza temporalmente limitato alla durata della manifestazione e non rinnovabile al fine di una maggiore circolarità e diffusione dei contatti umani (capo di sentenza immediatamente esecutivo a partire dalla giornata di domani venerdì 9 della Scufoneda).
La condanna è estesa, in solido, a tutti gli organizzatori delle manifestazioni di telemark.

Ritiene il Telemark colpevole del reato di non essere stato in grado di diffondersi in Italia, di non aver saputo curare un minimo di aspetto agonistico e di non essersi saputo proporre ai giovani in modo accattivante:
riconosce la continuazione del reato per un decennio;
tuttavia, riconosce il concorso nel reato della FISI, che è stata la maggiore responsabile dei fatti;

per questi motivi

ingiunge alla FISI di investire nel Telemark almeno qualche risorsa entro il termine di un anno, decorso il quale il Telemark costituirà una autonoma Federazione.

Condanna il Telemark ad anni 6 di reclusione in zone riservate agli snowboardisti;

Ordina al telemark di  cessare di illudere gli sciatori a tallone libero sullo sviluppo della disciplina e dispone che tutte le manifestazioni di telemark si svolgano per 2 anni a porte chiuse senza la partecipazione di telemarkisti, prescrivendo che gli impiantisti installino all’ingresso di ogni stazione sciistica dei tornelli girevoli, che impediscano il passaggio con gli sci da telemark.

Tuttavia, in considerazione del concorso di responsabilità di diversi soggetti, non tutti identificati nel corso del processo e non giudicabili in assenza di previo invio dell’avviso di garanzia,

Rinvia gli atti all’Accusa per l’identificazione di tali soggetti e

Concede la sospensione condizionale della pena inflitta al telemark (ad eccezione del capo di sentenza relativo ai PACS), disponendo che il reato si intenderà estinto qualora il telemark nel corso del prossimo biennio dimostri buona condotta, consistente nella:
- selezione di nuovi istruttori, attingendo ai migliori giovani maestri e maggiore motivazione degli istruttori attuali;
- presenza in ogni scuola di sci di maestri telemark, che saranno i promoter dei prodotti delle aziende e avranno così la disponibilità del materiale per proporre il telemark ai giovani;
- coinvolgimento nelle manifestazioni di istruttori, maestri, aziende e istruttori con applicazione per tutti i maestri, istruttori e telemarkisti che fino ad oggi hanno partecipato alle manifestazioni al solo fine di lucrare con artefizi e raggiri qualcosa, della misura di prevenzione dell’obbligo di firma in città nei periodi di svolgimento delle manifestazioni;
- maggiore attenzione all’aspetto agonistico e al freeride.

Ingiunge agli Scufons di continuare ad organizzare la Scufoneda durante tale biennio, dando incarico ai soci fondatori Scufons di verificare l’attuazione della presente decisione e fissando a tal fine lo svolgimento di una cena tra i soci fondatori appena conclusa la X edizione della Scufoneda.

Se nel corso del prossimo biennio, il Telemark non darà segni di attuare quanto indicato, la condanna diventerà esecutiva.

Ed infine, indica nella persona del Signor Deville Fabrizio detto 'Lattanzio' con menzione di gloria ed eccellenza con la certezza che alla sua dipartita sarà ricordato ed inserito nella storia del telemark quale figura emblematica ed eroica della storia degli Scufons che, senza di lui, oggi non sarebbeo stati qui a sentenziare.

Così deciso in Moena, 8 marzo 2007.

Avverso la presente decisione può essere proposto appello alla Suprema Corte del Freeride; l’appello dovrà essere notificato tramite il sito www.telemark.it.

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